Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Oggetto

È stato istituito, attraverso decreto-legge 27 gennaio 2022 n.4, articolo 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Marzo 2022, n. 25 con lo scopo di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza Covid assicurando specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente danneggiati, il Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

Beneficiari

Possono accedere al contributo a fondo perdute le imprese che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio che presentano un ammontare di ricavi, calcolati ai sensi dell’art.85 comma 1 del D.P.R. del 22 Dicembre 1986, n. 917, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza:

  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La ricezione del contributo è subordinata, infine, all’identificazione dell’impresa in uno dei seguenti codici ATECO:

47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati

47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati

47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati

47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati

47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature

47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Agevolazioni

Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un contributo pari alla?differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019 ponderato per una percentuale, così stabilita:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
  • 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l’importo del contributo è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Modalità e Termini per la presentazione della domanda

Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda sono indicati dal decreto direttoriale del 24 Marzo 2022, il quale dispone che:

  • al fine dell’ottenimento dell’agevolazione le imprese aventi diritto presentano un’istanza al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it), nel quale sono riportati anche il modello di istanza, gli oneri informativi dell’intervento e le informazioni sul trattamento dei dati personali in formato pdf. Ciascun soggetto puo? presentare una sola istanza ma le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19;
  • le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, cosi? come quelle presentate incomplete, ovvero con modalita? difformi rispetto a quelle prescritte, non saranno prese in considerazione. L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio ne? penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.
Controlli e Revoche

Il Ministero, dopo aver erogato le agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli al fine di verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicita? delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli si procederà alla revoca delle agevolazioni.

Nello specifico, l’agevolazione concessa è revocata dal Ministero nei seguenti casi:

  • venga accertata, successivamente alla concessione dell’agevolazione, l’assenza di uno o piu? requisiti, la presenza di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
  • sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
  • il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli.
  • Disposta la revoca dell’agevolazione, il Ministero procede al recupero dell’agevolazione, maggiorato di interessi e sanzioni.