TRANSIZIONE 5.0

TRANSIZIONE 5.0

 

Il Piano intende incentivare i progetti di innovazione effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiori al 3% o in alternativa una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. In particolare la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese.

Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto d’investimento.

Il progetto si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone (per i beni la data di effettuazione dell’investimento, per l’autoproduzione la data di fine lavori, per la formazione la data di sostenimento dell’esame finale).

 

Investimenti agevolabili

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti d’innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario.

Gli investimenti sono agevolabili nel limite di 50.000.000 di euro annui per ciascun beneficiario.

Gli investimenti agevolabili sono: 

  1. investimenti (acquisto o leasing) in beni strumentali materiali e immateriali tecnologicamente avanzati e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura  e in possesso degli ulteriori requisiti previsti con le caratteristiche già individuare dagli allegati A e B per i beni strumentali cd. 4.0, a condizione che i medesimi siano usati in progetti di innovazione che riducano i consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3%, o in alternativa, riducano i consumi energetici dei processi interessati dall’investimento almeno del 5%

 

Rientrano tra i beni di cui all’Allegato B, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: 

  • i software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); 
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a). 

 

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui sopra, sono inoltre agevolabili: 

  • i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • le spese per la formazione in competenze per la transizione ecologica, ammesse solo entro il 10% dell’investimento complessivo, con un tetto a 300 mila euro e limitazione all’attività di formatori esterni all’azienda.

Rispetto all’attività formativa, la durata dei percorsi non deve essere inferiore alle 12 ore svolte anche in elearning con la presenza di un test finale.

 

Sono abilitati all’erogazione delle attività formative:

  1. a) i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  2. b) le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
  3. c) i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  4. d) i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;
  5. e) i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  6. f) gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
  7. g) gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

Al fine di acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi, i percorsi di formazione devono prevedono lo svolgimento di uno o più moduli negli ambiti formativi individuati nell’Allegato 2 a condizione che, nel medesimo percorso, sia incluso: 

  1. a) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell’Allegato 2 alle lettere da A1 ad A4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi; 
  2. b) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell’Allegato 2 alle lettere da B1 a B4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi.

Costi ammissibili:

  1. a) le spese relative ai formatori;
  2. b) i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità; 
  3. c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; 
  4. d) le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

 

Quantificazione del credito d’imposta 

Il sistema di agevolazione si compone di nove differenti aliquote da applicare all’ammontare dell’investimento effettuato e dipende congiuntamente: 

  • dalla soglia di volumi di investimento effettuati 
  • e dai risultati in termini di risparmio energetico raggiunti per opera dell’investimento effettuato (suddivisi in tre fasce di efficienza energetica). 

 

Nel dettaglio: 

per investimenti fino a 2,5 milioni di euro: 

  1. aliquota di credito spettante del 45% se il risparmio energetico raggiunge la terza fascia riducendo i consumi energetici in misura superiora al 10% per l’unità produttiva o in misura superiora al 15% per il processo; 
  2. aliquota di credito spettante del 40% se il risparmio energetico raggiunge la seconda fascia riducendo i consumi energetici dal 6 al 10% per l’unità produttiva o dal 10 al 15% per il processo; 
  3. aliquota di credito spettante del 35% se il risparmio energetico raggiunge la prima fascia riducendo i consumi energetici dal 3 al 6% per l’unità produttiva o dal 5 al 10% per il processo; 

 

per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro: 

  1. aliquota di credito spettante del 25% se il risparmio energetico raggiunge la terza fascia riducendo i consumi energetici in misura superiora al 10% per l’unità produttiva o in misura superiora al 15% per il processo; 
  2. aliquota di credito spettante del 20% se il risparmio energetico raggiunge la seconda fascia riducendo i consumi energetici dal 6 al 10% per l’unità produttiva o dal 10 al 15% per il processo; 
  3. aliquota di credito spettante del 15% se il risparmio energetico raggiunge la prima fascia riducendo i consumi energetici dal 3 al 6% per l’unità produttiva o dal 5 al 10% per il processo; 

 

per investimenti compresi tra 10 e 50 milioni di euro: 

  1. aliquota di credito spettante del 15% se il risparmio energetico raggiunge la terza fascia riducendo i consumi energetici in misura superiora al 10% per l’unità produttiva o in misura superiora al 15% per il processo; 
  2. aliquota di credito spettante del 10% se il risparmio energetico raggiunge la seconda fascia riducendo i consumi energetici dal 6 al 10% per l’unità produttiva o dal 10 al 15% per il processo; 
  3. aliquota di credito spettante del 5% se il risparmio energetico raggiunge la prima fascia riducendo i consumi energetici dal 3 al 6% per l’unità produttiva o dal 5 al 10% per il processo. 

 

Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili, il beneficio è aumentato di: 

  1. a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione del risparmio energetico
  2. b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione

 

Il risparmio energetico raggiunto è calcolato confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento

 

Procedura accesso all’agevolazione

La procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione «Ex ante», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una «Ex post», comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.

I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;  
  • le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352; 
  • gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Si riporta l’iter previsto:

  1. Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile tramite SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.
    Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno (50 mln €).
  1. Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione.
  1. A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.
  2. L’effettivo sostenimento delle spese dovrà risultare da apposita certificazione contabile rilasciata da un rewvisore 

 

Modalità di fruizione del credito 

Il credito spettante dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, decorsi 5 giorni dall’invio all’Agenzia delle Entrate, da parte del GSE, dell’elenco delle imprese beneficiarie: 

in un’unica soluzione, tassativamente entro il 31 dicembre 2025

 

L’eccedenza non compensata entro questa data potrà essere utilizzata nelle successive cinque annualità in cinque rate di pari importo

Il credito d’imposta non potrà formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. 

 

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.  

Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno)