Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80 per cento delle spese sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (7 novembre 2021) e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1º febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021. L’avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti. Le spese dell’intervento successive alla data del 7 novembre 2021 devono essere provate inequivocabilmente con la fattura.
È riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:
- fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;
- fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda; fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Gli incentivi sono concessi a ciascuna impresa in conformità alla misura 4.2 M1C3 del PNRR e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento de11’Unione europea agli aiuti “de minimis” e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell’erogazione dei fondi.
Cumulo
Gli incentivi possono essere riconosciuti in favore della medesima impresa, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento della spesa complessiva ammissibile per gli interventi.
Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.
Soggetti beneficiari
Gli incentivi sono riconoscibili alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
I soggetti:
- devono gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
- ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.
Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento
Attribuzione incentivi
L’attribuzione degli incentivi avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite massimo di spesa pari a euro 500 milioni. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell’obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3.700 imprese turistiche e l’incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale.
Per le strutture che svolgono attività agrituristica il credito di imposta è riferibile alle sole attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili ai fini della determinazione degli incentivi previsti sono relative a:
- interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture, indicati dall’articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;
- interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di riqualificazione antisismica;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come definite dall’articolo 1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- nterventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- la realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- gli interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale;
- l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell’ammortamento degli stessi;
Gli interventi, a pena di decadenza dall’incentivo:
- devono riguardare, laddove per essi siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività;
- devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
- devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala;
- devono iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei beneficiari;
- devono essere conclusi entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. Tale termine è prorogabile, su richiesta, di massimo sei mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Concessione incentivi
Ai fini della concessione e dell’erogazione degli incentivi, il soggetto richiedente, a pena di esclusione, deve essere:
- in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all’articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva.
- in regola con la normativa antimafia vigente;
- in situazione di regolarità fiscale.
Utilizzo credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini della compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
Contributo a fondo perduto
Il contributo a fondo perduto è erogato a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda.
L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria. Per la fruizione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero del Turismo, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell’intervento:
- una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero del turismo al fine di dare diffusione dei risultati delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e da un professionista abilitato, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili effettuata nel rispetto dei parametri stabiliti dall’Avviso;
- documentazione di legge per le verifiche antimafia.
Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.
Presentazione della domanda
La domanda può essere presentata dalle 12.00 del 28 febbraio alle 17.00 del 30 marzo 2022 sulla piattaforma di Invitalia.
È necessario:
- essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE)
- accedere all’area riservata per compilare online la domanda
Inoltre bisogna disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).