Ente Promotore
Ministero dello Sviluppo Economico.
Obiettivo
Il regime ha l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in quanto:
- incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere;
- incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero;
- favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.
Beneficiari
Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.
Entità Finanziamento
L’incentivo consiste in una riduzione del reddito d’impresa (base imponibile) soggetta ad imposte sul reddito (IRPEF e IRES) ed a IRAP.
Presentazione
Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
Sintesi
Il Patent box è un regime fiscale volto ad agevolare lo sviluppo e la crescita del patrimonio intangibile e immateriale delle imprese attraverso la detassazione del reddito proveniente da tali beni nella misura del 50% dal 2017 in poi.
Nel caso di cessione dei beni agevolabili, inoltre, è prevista una detassazione delle plusvalenze nella misura del 90%, purché il corrispettivo sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo. Si accede al regime mediante opzione, che dura 5 anni, è irrevocabile e rinnovabile.
L’agevolazione può essere richiesta sia in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell’azienda sia nel caso sia concesso in uso a terzi. In caso di utilizzo diretto le imprese devono attivare la procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione Finanziaria (ruling) al fine di definire in contraddittorio i metodi ed i criteri di determinazione del reddito agevolabile.
I beni immateriali che possono permettere di conseguire l’agevolazione sono:
- software protetti da copyright
- brevetti
- disegni e modelli, giuridicamente tutelabili
- informazioni aziendali (know-how) giuridicamente tutelabili
Condizione imprescindibile per la fruizione del beneficio è l’effettuazione di attività di ricerca e sviluppo qualificate, finalizzate allo “sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene immateriale”.
Tra queste rientrano:
- la ricerca fondamentale
- la ricerca applicata
- il design (ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi)
- l’ideazione e realizzazione di software protetto da copyright
- le ricerche preventive e di mercato, le attività relative alla tutela dei diritti (inclusa la prevenzione della contraffazione)
- le attività di presentazione, comunicazione e promozione finalizzate all’accrescimento del carattere distintivo e/o rinomanza dei marchi e/o all’affermazione commerciale.
Prima di poter quantificare la misura dell’agevolazione spettante, è necessario anzitutto determinare il contributo economico del bene immateriale al reddito d’impresa.
Esistono due modalità a seconda del tipo di utilizzo:
- diretto: è necessario instaurare una procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate per definire un accordo per l’individuazione delle componenti positive e negative afferenti il bene immateriale agevolabile;
- concessione d’uso a terzi: non è necessaria la procedura di ruling, ed il reddito inerente il bene è determinato dai canoni percepiti al netto dei costi, diretti ed indiretti, ad essi connessi.
Il reddito agevolato è pari al: contributo economico del bene x il rapporto “costi qualificati” / “costi complessivi” (nexus ratio) x 50%;
laddove i costi qualificati sono riconducibili alle attività di ricerca e sviluppo sopra indicate effettuate:
- direttamente dai beneficiari;
- attraverso contratti di ricerca con università, enti di ricerca e organismi equiparati ed altre società, anche start up innovative, diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate dall’impresa;
- dal gruppo di appartenenza nei confronti di soggetti terzi per la quota di tali costi che rappresenta un mero riaddebito di costi; mentre i costi complessivi sono composti da quelli qualificati aumentati;
- di quelli sostenuti per attività di ricerca e sviluppo nei confronti di società che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate dall’impresa;
- del costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene immateriale.
- Inoltre, il numeratore, sulla base di un meccanismo denominato up-lift, viene incrementato di un importo pari alla differenza tra il valore complessivo del denominatore e di quello del numeratore, nei limiti del 30% di quest’ultimo.
Eurosviluppo potrà supportarvi nelle seguenti attività:
- Analisi fattibilità
- Definizione della documentazione a supporto per l’accesso all’agevolazione
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